Regolamento del Collegio Docenti

 

ART.1   Competenze del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità nelle classi in cui operano.

    2. Il collegio dei docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e concorre, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.

      3. Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

        a) l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa;

        b) l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare ;

        c) l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni con handicap e di figli di lavoratori stranieri;

        d) l'adozione delle iniziative  relative alle innovazioni sperimentali di autonomia per quanto riguarda gli  aspetti didattici dell'organizzazione scolastica;

        e) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;

        f) la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni ;

        g) l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe, e la scelta dei sussidi didattici ;

        h) l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole ;

        i) la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica ;

        l) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti ;

        m) l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. , con la definizione dei criteri d'accesso,  delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;

        n) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento;

        o) l’elezione di docenti atti a ricoprire ruoli funzionali alla realizzazione del POF.

        4. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

        5. Formula inoltre proposte e/o pareri:

        a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni ;

        b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze .

        6. Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio  di Istituto.

         

        ART. 2 - Convocazione

          1. Il Consiglio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto deliberato nel piano annuale ed ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo ( 1/3 ) dei suoi componenti ne faccia richiesta.
          2. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
          3. L’atto della convocazione del Collegio deve indicare il giorno, l’ora , il luogo dove si svolgerà la seduta, l’elenco degli argomenti che saranno trattati all’ordine del giorno.
          4. L’avviso scritto di convocazione dell’adunanza e l’ordine del giorno devono essere pubblicati nel Registro delle Comunicazioni e sul sito dell’Istituto almeno 5 giorni prima in seduta ordinaria o 3 giorni prima in seduta straordinaria.
          5. Nel caso che gli argomenti posti all’ordine del giorno non siano stati interamente trattati entro l’orario prefissato per il termine della riunione, il Collegio all’unanimità può proseguire la seduta. In caso di necessità di aggiornamento il Collegio fisserà contestualmente il giorno e l’ora della successiva assemblea.
          6. L’aggiornamento non può essere fissato oltre i 10 giorni.
          7. In caso di aggiornamento della seduta non è necessaria la convocazione scritta tranne che per gli assenti e senza vincolo di preavviso di cinque giorni.

             

             

            ART. 3   Ordine del Giorno

              1. L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Dirigente Scolastico e deve contenere tutti gli argomenti proposti per la discussione.
              2. Possono proporre argomenti anche i membri del Collegio Docenti che, a norma di legge, chiedono la convocazione della seduta.
              3. L’assemblea, in apertura di seduta con decisione motivata della maggioranza dei presenti,  può:

                a)       invertire l’ordine di discussione degli argomenti. I singoli argomenti devono essere esaminati in forma chiara in modo tale che i membri del collegio abbiano la possibilità di valutare il contenuto dei problemi da risolvere;

                b)       discutere un argomento non iscritto all’ordine del giorno;

                c)       rinviare ad altra seduta uno o più punti all’ordine del giorno.

                 

                ART. 4  Documentazione Relativa all’Ordine del Giorno

                Gli atti da sottoporre a discussione all’ordine del giorno, possono essere depositati nella biblioteca dell’istituto all’atto della convocazione. In tal caso, durante la riunione del Collegio, può essere omessa la relazione illustrativa delle proposte presentate.

                 

                ART. 5  Facoltà di parlare e discussione

                  1. Possono prendere la parola durante la seduta tutti i membri del Collegio.  L’ordine degli interventi verrà formulato in base a coloro che chiederanno la parola.
                  2. Durante la seduta non si darà lettura dei documenti pubblicati in biblioteca come da precedente articolo 4, ma  si procederà direttamente con la discussione e votazione.
                  3. Eventuali emendamenti dovranno essere prodotti in forma scritta con indicazione di proposte alternative. In mancanza di interventi il punto posto all’ordine del giorno verrà immediatamente votato.
                  4. Discusso e votato ogni singolo punto all’O.d.G. si passa inderogabilmente al successivo.

                   

                   

                  ART. 6 Adunanza

                    1. Nel giorno, nel luogo e nell’ora stabiliti nell’atto di convocazione si radunano i componenti del Collegio validamente convocati.
                    2. Il numero legale per la validità della adunanza è la metà più uno degli aventi diritto (quorum strutturale). In alcuni casi ( deliberati precedentemente all’unanimità ) può essere ammesso al  Collegio l’intervento di un esperto o di un tecnico che si limiterà comunque a relazionare su un argomento specifico senza partecipare successivamente all’atto della votazione.
                    3. La presidenza è assunta dal Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento dal suo vicario.
                    4. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico  ad uno dei Collaboratori.
                    5. Nel corso dell’adunanza l’assemblea può decidere una breve sospensione dei lavori ( intervallo 10-15 minuti).

                       

                      ART. 7  Dibattito collegiale

                      1. 1. Il dirigente scolastico in qualità di presidente del collegio effettua le sue comunicazioni ad inizio di seduta.  Il dirigente scolastico potrà inoltre intervenire brevemente per richiamo al regolamento in qualità di moderatore.
                      2. Il dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito.
                      3. Ogni docente può effettuare interventi. Nell'intervento specificherà se trattasi:

                      a) di richieste di chiarimenti;

                      b) di proposte in rettifica o in alternativa;

                      c)  di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.

                        4.  Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica. In tale intervento il relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle.

                          ART. 8  Votazione

                          1. Il dirigente scolastico in qualità di presidente del collegio mette ai voti tutte le proposte pervenute.
                          2. I relatori di proposte, prima dell'inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. Il dirigente scolastico mette in votazione le proposte rimaste chiedendo di esprimere dapprima il voto favorevole, poi il voto contrario e infine l'astensione.
                          3. Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza dei votanti.
                          4. Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti tutte le proposte. Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti; risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.
                          5. La votazione è segreta, ( scritta per mezzo di scheda) solo quando le deliberazioni  tocchino la posizione giuridica o gli interessi di persone determinate e quando vengono discussi e valutati comparativamente le qualità, le attitudini, i titoli discrezionalmente apprezzabili di determinate persone.
                          6. Si procederà a votazione per appello nominale, con registrazione nominativa del voto qualora il Presidente o un decimo dei componenti del Collegio ne facciano richiesta.
                          7. In tutti gli altri casi la votazione è palese

                            8.  Il quorum funzionale deliberativo richiesto è la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel caso che tra i votanti ci siano degli astenuti il quorum deliberativo non comprende il numero degli stessi. La maggioranza assoluta è calcolata in questi casi sul numero totale di coloro che hanno espresso voto positivo o negativo.  Analogo quorum sussiste nei casi di votazione segreta, in presenza di schede bianche e schede nulle.

                            9.  In caso  di quorum paritario prevale il voto del Presidente.

                              ART. 9  Proclamazione dei Risultati

                              Chiuse le votazioni il Presidente cura le operazioni di scrutinio e proclama ufficialmente il risultato dando così efficacia alla delibera intesa come atto definitivo e come tale impugnabile per soli vizi di legittimità.

                              Non esistono altre forme di ricorso avverso alle decisioni dell’organo collegiale.

                              ART. 10 - Verbalizzazione

                                1. Il verbale del Collegio Docenti è redatto dal segretario.
                                2. Le pagine del registro dei verbali devono essere  numerate e l’ultima pagina deve recare la dichiarazione firmata dal Presidente attestante che “ Il registro è composto da n.__  pagine numerate da 1 a ___ .

                                   

                                  ART. 11  Redazione dell’Atto, modalità e tempi

                                    1. Il segretario deve indicare il giorno, il mese l’anno, l’ora e il luogo dell’adunanza, chi presiede e chi esercita le funzioni di segretario, i nomi dei componenti che hanno giustificati l’assenza e gli assenti ingiustificati, riassumere la discussione riportando gli interventi, le operazioni di voto, i risultati e la proclamazione della votazione fatta dal Presiedente.
                                    2. Il verbale deve essere firmato dal Presiedente e dal segretario.
                                    3. Ogni verbale deve essere  sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
                                    4. Poiché il verbale estrinseca la sua efficacia giuridica solamente dopo la sua approvazione, affinché le decisioni prese possano essere immediatamente esecutive e produttive di effetti giuridici, la redazione della relativa delibera sarà immediata. Con detta procedura la delibera viene letta ed approvata in via definitiva dal Collegio. Successivamente verrà redatto il verbale integrato con la trascrizione delle discussioni.
                                    5. La verbalizzazione completa avverrà in tempi molto brevi e comunque prima della successiva riunione del Collegio. Il verbale resterà quindi a disposizione dei docenti nella segreteria amministrativa per la verifica della fedeltà della registrazione degli interventi.
                                    6. E’ fatto quindi salvo il diritto di ogni singolo docente di richiedere all’inizio della seduta successiva la lettura delle parti che lo interessano. In mancanza di esplicite richieste il verbale si ritiene automaticamente approvato in ogni su parte.

                                       

                                      ART. 12  Entrata in vigore e  modifiche

                                       

                                      1. Il regolamento è deliberato dal Collegio dei Docenti dell’ITIS “E.Mattei” a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
                                      2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
                                      3. Eventuali modifiche possono essere proposte  da ogni componente del Collegio docenti con richiesta d’inserimento all’O.d.G. Le modifiche devono essere approvate a maggioranza dei componenti del Collegio.
                                      4. Per maggioranza  del presente articolo si intende che gli eventuali astenuti sono conteggiati come voti contrari